ICI
| ICI ANNO 2010 Ai sensi dell'art. 1 del D. L. n. 93/08 è esclusa, a decorrere dall'anno 2008, dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto 504 del 1992. D. L. n. 93/08 | Per l'anno 2010 l'Ente non ha deliberato le aliquote ICI e, pertanto, a norma dell'art.1 comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 296/06) si intendono prorogate quelle dell'anno precedente, così come di seguito specificate: A) 7 per mille - quale aliquota ordinaria da applicare sul valore di tutti gli immobili soggetti all'imposizione tributaria prevista dal D. Lgs n. 504 /92 ad eccezione di quanto stabilito al successivo punto B); B) 4,25 per mille - quale aliquota ridotta da applicare sul valore delle seguenti unità immobiliari:
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| Detrazione ICI 2010 | Nessuna delibera è stata adottata, pertanto è confermata la detrazione ICI di euro 220,00 già deliberata, da applicare nei casi di cui al punto B). La detrazione è di euro 258,00 per i nuclei familiari con particolari requisiti socio-economici (vedi nota a fondo pagina). |
| Valore aree fabbricabili | Con delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 21-12-2004 sono stati approvati i valori relative alle aree fabbricabili ai fini ICI. Detti valori sono stati rivalutati per il 2010 con determinazione del Dirigente di Settore n. 224 del 03/03/2010 e n. 310 del 24/03/2010. Vedi tabella (aggiornata 2010) |
| Regolamento, aliquote e detrazioni anni precedenti | Per conoscere il regolamento, le aliquote e le detrazioni degli anni precedenti collegarsi al sito: www.ancicnc.it |
LA DICHIARAZIONE ICI E' STATA SOPPRESSA
La dichiarazione ICI è stata soppressa a far data dal 1° gennaio 2008Come disposto dal D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006, con l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio DEL 18-12-07 l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, non sarà più obbligatoria la dichiarazione ICI riferita alle variazioni direttamente desumibili dagli atti per le quali siano applicabili le procedure telematiche previste per il modello unico informatica di cui al D.L.gs. 463/1997 (ad es. le compravendite di immobili). Restano comunque fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione d'imposta.
Dopo l'emanazione del sopra citato provvedimento, ad esempio, non andranno più dichiarate le variazioni catastali, le compravendite di immobili, la costituzione di diritti reali di godimento quali uso e usufrutto ecc. mentre continueranno a dover essere dichiarate le variazioni non direttamente desumibili dal modello unico informatico sopra indicato quali ad esempio:
- compravendita o variazione di valore dell'area fabbricabile;
- attribuzione rendita o contabilizzazione costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel groppa catastale D;
- nuovi soggetti passivi d'imposta, variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni, scissioni societarie;
- sottoscrizione o cessazione di contratto locazione finanziaria;
- soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico artistico, gli immobili inagibili, i soggetti esenti ex art. 7 D.Lgs. 504/92.
La dichiarazione ICI dell'anno 2010, qualora dovuta, dovrà essere presentata nell'anno 2011, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Ministero delle Finanze entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
NOTA 1
- di confermare, in euro 220,00 (duecentoventi euro) per l'anno 2010 la detrazione ICI per l'abitazione principale e sua pertinenza; ancorché distintamente iscritta in catasto e ancorché non facente parte dell'immobile in cui insiste l'abitazione principale (come assimilata con regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 106 del 31.12.1999) ai sensi dell'art.8 comma 3 del D. Lgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di determinare nella misura di euro 258,00 una detrazione speciale per l'abitazione principale e sua pertinenza per nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti socio-economici:
- nucleo familiare con tre o più figli a carico risultante dalla certificazione anagrafica al 1° gennaio dell'anno di riferimento d'imposta;
- nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche al 1° gennaio, al cui interno è presente una persona diversamente abile con un'invalidità del 100% riconosciuta al primo gennaio dell'anno d'imposta;
- il reddito complessivo dei nuclei familiari di cui ai punti a) e b) deve essere pari o inferiore a euro 9.292,77 (euro novemila duecento novantadue e settantasette cent.), riferito ai redditi dell'anno precedente;
- la detrazione speciale compete a condizione che né il contribuente né i componenti il nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione principale e alla sua pertinenza;
- il soggetto passivo d'imposta, per usufruire della detrazione speciale deve presentare annualmente, (a pena di non ammissione al beneficio) ed entro i termini di scadenza del versamento della rata di acconto, una autocertificazione con allegato documento di riconoscimento, dalla quale si evincano le condizioni di cui ai punti a) b) c) e d). Detta autocertificazione deve pervenire al Servizio Tributi tramite raccomandata A.R. o consegnata a mano.














