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ICI |
ICI ANNO 2008
Ai sensi dell'art. 1 del D. L. n. 93/08 è esclusa, a decorrere dall'anno 2008, dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto 504 del 1992.
D. L. n. 93/08
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Per l'anno 2008 l'Ente non ha deliberato le aliquote ICI e, pertanto, a norma dell'art.1 comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 296/06) si intendono prorogate quelle dell’anno 2007, così come di seguito specificate:
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7 per mille – quale aliquota ordinaria da applicare sul valore di tutti gli immobili soggetti all’imposizione tributaria prevista dal D. Lgs n. 504 /92 ad eccezione di quanto stabilito al successivo punto b);
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4,25 per mille – quale aliquota ridotta da applicare sul valore delle seguenti unità immobiliari:
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Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente – che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario – risiede anagraficamente; (salva prova contraria);
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Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, o ceduta in comodato;
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Pertinenze relative alle unità immobiliari di cui sopra, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione, anche se distintamente iscritta in catasto ed anche se non facente parte dell’immobile in cui insiste l’abitazione principale.
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Detrazione ICI 2008 |
Nessuna delibera è stata adottata, pertanto è confermata la detrazione ICI di € 220,00 deliberata per l'anno precedente. La detrazione è di € 258,00 per i nuclei familiari con particolari requisiti socio-economici (vedi nota a fondo pagina).
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Valore aree fabbricabili |
Con delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 21-12-2004 sono stati approvati i valori relative alle aree fabbricabili ai fini ICI. Detti valori sono stati rivalutati per il 2008 con determinazione del Dirigente di Settore n. 89 del 21/02/2008
Vedi tabella (aggiornata 2008)
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Regolamento, aliquote e detrazioni anni precedenti |
Per conoscere il regolamento, le aliquote e le detrazioni degli anni precedenti collegarsi al sito: www.ancicnc.it |
LA DICHIARAZIONE ICI E' STATA SOPPRESSA
La dichiarazione ICI è stata soppressa a far data dal 1° gennaio 2008
Come disposto dal D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006, con l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio DEL 18-12-07 l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, non sarà più obbligatoria la dichiarazione ICI riferita alle variazioni direttamente desumibili dagli atti per le quali siano applicabili le procedure telematiche previste per il modello unico informatica di cui al D.L.gs. 463/1997 (ad es. le compravendite di immobili). Restano comunque fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione d'imposta.
Dopo l'emanazione del sopra citato provvedimento, ad esempio, non andranno più dichiarate le variazioni catastali, le compravendite di immobili, la costituzione di diritti reali di godimento quali uso e usufrutto ecc. mentre continueranno a dover essere dichiarate le variazioni non direttamente desumibili dal modello unico informatico sopra indicato quali ad esempio:
- compravendita o variazione di valore dell'area fabbricabile;
- attribuzione rendita o contabilizzazione costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel groppa catastale D;
- nuovi soggetti passivi d'imposta, variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni, scissioni societarie;
- sottoscrizione o cessazione di contratto locazione finanziaria;
- soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico artistico, gli immobili inagibili, i soggetti esenti ex art. 7 D.Lgs. 504/92.
La dichiarazione ICI dell'anno 2007, qualora dovuta, dovrà essere presentata nell'anno 2008, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Ministero delle Finanze entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
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RIMBORSI |
Il contribuente può richiedere al comune ( Ufficio Tributi – Servizio ICI – Via Ruggero Settimo), il rimborso delle somme versate e non dovute.
MODALITA’ DI RICHIESTA: L’istanza di rimborso deve essere fatta per iscritto specificando l’anno di riferimento, il motivo per il quale si chiede il rimborso con allegati i bollettini di pagamento e deve essere presentata al Comune o spedita per raccomandata.
TERMINI DI SCADENZA PER LA RICHIESTA:
ll contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
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VERSAMENTI
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Il versamento va effettuato su CC n. 68765163 intestato a Comune di Noto - servizio tesoreria ICI autotassazione o, a scelta del contribuente sul modello F24.
I versamenti vanno effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il Comune ha stabilito, all'art. 17 del Regolamento ICI, che l'imposta non è dovuta per somme inferiori a € 2,00.
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Il contribuente può accedere alle rendite catastali dei propri immobili e può effettuare il calcolo dell’ICI cliccando sul pulsante |
ici.semplice@ - Catasto Tributario Comunale On-Line Servizio al Cittadino |
NOTA 1
1. di confermare, in € 220,00 (duecentoventi euro) per l'anno 2007 la detrazione ICI per l'abitazione principale e sua pertinenza; ancorché distintamente iscritta in catasto e ancorché non facente parte dell'immobile in cui insiste l'abitazione principale (come assimilata con regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 106 del 31.12.1999) ai sensi dell'art.8 comma 3 del D. Lgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di determinare nella misura di € 258,00 una detrazione speciale per l'abitazione principale e sua pertinenza per nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti socio-economici:
a) nucleo familiare con tre o più figli a carico risultante dalla certificazione anagrafica al 1° gennaio dell'anno di riferimento d'imposta;
b) nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche al 1° gennaio, al cui interno è presente una persona diversamente abile con un'invalidità del 100% riconosciuta al primo gennaio dell'anno d'imposta;
c) il reddito complessivo dei nuclei familiari di cui ai punti a) e b) deve essere pari o inferiore a €.9.292,77 (euro novemila duecento novantadue e settantasette cent.), riferito ai redditi dell'anno precedente;
d) la detrazione speciale compete a condizione che né il contribuente né i componenti il nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione principale e alla sua pertinenza;
e) il soggetto passivo d'imposta, per usufruire della detrazione speciale deve presentare annualmente, (a pena di non ammissione al beneficio) ed entro i termini di scadenza del versamento della rata di acconto, una autocertificazione con allegato documento di riconoscimento, dalla quale si evincano le condizioni di cui ai punti a) b) c) e d). Detta autocertificazione deve pervenire al Servizio Tributi tramite raccomandata A.R. o consegnata a mano.
Il Servizio può chiedere al contribuente, documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa.
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